Termine ultimo al 31 dicembre 2023 per la regolarizzazione della posizione contributiva dei dipendenti pubblici
Con la presente circolare si informa che non sono stati prorogati i termini per l’inapplicabilità del termine di prescrizione dei contributi omessi e non versati a favore di lavoratori che hanno prestato servizio presso gli enti pubblici, compresi LSU, LPU, ASU, Tirocinanti e CO.CO.CO.
L’art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995 ha previsto che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono dopo 5 anni e, pertanto, dopo tale termine non possono essere più versati. La circolare Inps 169/2017 ha stabilito, per gli iscritti ex Inpdap, la possibilità di regolarizzare i periodi contributivi ricadenti entro il 31 dicembre 2014 non opportunamente versati. In tal modo, entro il 31 dicembre 2019, termine prorogato dalla circolare Inps 117/2018, i datori avrebbero potuto sanare la posizione contributiva del lavoratore senza la necessità di costituire una rendita vitalizia.
Successivamente, l’art. 19 del d.l. 4/2019, ha aggiunto il comma 10 bis all’art. 3 della legge 335/1995, che ha previsto, per le sole amministrazioni pubbliche, la proroga al 31 dicembre 2021 dell’inapplicabilità del termine di prescrizione per i periodi fino al 31 dicembre 2014 non regolarmente versati.
L’art. 11, comma 5, del d.l. 162/2019, ha poi modificato il comma 10 bis della legge 335/1995 prorogando al 31 dicembre 2022 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei periodi contributivi fino al 31 dicembre 2015 per le gestioni esclusive, in cui rientrano la generalità dei lavoratori pubblici.
Inoltre, il decreto legge n. 228/2021 ha nuovamente modificato il comma 10 bis della legge n. 335/1995 prevedendo l’inapplicabilità della prescrizione, sempre fino al 31 dicembre 2022, per i periodi contributivi ricompresi entro il 31 dicembre 2017. Infine, l’art. 9, comma 1, lettera a, del d.l. n. 198/2022 ha esteso fino al 31 dicembre 2018 l’arco temporale comprendente i periodi retributivi per i quali richiedere l’eventuale omesso versamento contributivo e al 31 dicembre 2023 la data ultima entro cui è possibile esercitare il diritto.
Ai fini dell’accredito contributivo, l’ente utilizzatore/finanziatore, presso cui il lavoratore ha svolto la sua attività, presenta la domanda online attraverso il servizio dedicato sul portale dell’Inps. Per richiedere l’abilitazione ed accedere al servizio, l’ente dovrà compilare l’apposito modulo RA012.
Attraverso il servizio online, dunque, il datore di lavoro potrà trasmettere l’elenco dei lavoratori e dei periodi da accreditare e potrà procedere all’invio degli allegati relativi ad ogni lavoratore. Si ricorda, inoltre, che il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è fissato dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. Ad oggi il termine per l’inapplicabilità della prescrizione è rimasto fissato al 31 dicembre 2023, dato che nessuna proroga è in tal senso intervenuta.
Per la Uil Fpl non è accettabile che periodi lavorati non siano riconosciuti per l’incremento della contribuzione a fini pensionistici. Chiediamo, quindi, al governo un intervento strutturale o, quantomeno, una proroga del termine suddetto.
Nel ricordare che il versamento di contributi figurativi è a totale carico dell’Inps, vi chiediamo di diffondere il più possibile il messaggio e di sollecitare ulteriormente Regioni, Province, Comuni ed Enti Locali più in generale per regolarizzare la posizione contributiva di questi lavoratori prima che scadano i termini sopra citati.